Art. 9 — Dipendenti che si recano fuori residenza perché citati in giudizio come testimoni

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Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, e' corrisposta l'indennita' di trasferta quando sia chiamato a deporre:

  • a)a richiesta dell'Azienda ferroviaria in cause civili;
  • b)a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dall'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;
  • c)a richiesta del pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
  • d)a richiesta del pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali e' a conoscenza a causa delle mansioni svolte;
  • e)nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario. Il dipendente e' tenuto a riscuotere l'indennita' stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda. Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art9 · fonte del testo

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