Art. 77 — Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai dipendenti che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reita' degli autori risulti provata, e' concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonche' all'importanza pecuniaria del fatto doloso. Fino al limite di lire 10.000 il premio e' concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali. I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal direttore generale. Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, puo' essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art77 · fonte del testo
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