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[1](Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine)

[2]Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere piu' missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici. Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 3. Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennita' di trasferta compete nella misura e con le modalita' previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennita' di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la localita' di missione e' inferiore a 3 chilometri.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art7 · fonte del testo

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