Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1974 al 8 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennita' a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennita' di trasferta:

  • a)((il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;
  • b)il premio orario di presenza a bordo e la " aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo)). 4
  • c)il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo. Quando non vi sia possibilita' di alloggio a bordo la indennita' a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 8 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974. 9 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) il premio tolto: giornaliero aggiunto: per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;

b) il premio orario di presenza a bordo tolto: ed il premio supplementare per ora di servizio aggiunto: e la " aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordotolto: ;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 febbraio 1974, n. 57

    La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art59 · fonte del testo

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