Art. 49 — Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

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[1]Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioe' del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

[2]Capo treno.......................... L. 100 Assistente viaggiante e frenatore............... L. 60

[3]I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo dell'indennita' di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio. Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art49 · fonte del testo

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