Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1976 al 13 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214. 5 Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

5

Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) ha disposto che l'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 e' fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 13 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 3 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

    Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) ha disposto che l'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 e' fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art40 · fonte del testo

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