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Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria. Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente. Il soprassoldo per servizio notturno non e' cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 3 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art36 · fonte del testo

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