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((Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:

  • 1)indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
  • 2)indennita' per ogni chiamata lire 4.500. Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata. Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L.1 agosto 1978, n. 448

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La L.1 agosto 1978, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Ha inoltre disposto (con l'art.12, comma 2) che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia."

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 14 gennaio 1986

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 1 settembre 1978. 86 parole tolte, 88 parole aggiunte in 5 capoversi.

Al personale che tolto: dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni venga incluso nei turni di reperibilita' ai sensi del precedente articolo compete, aggiunto: viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:

aggiunto: 1) indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turnotolto: , il seguente compenso:

tolto: Capi reparto d'esercizio................. L. 1.000 Altro personale...................... " 700

tolto: Al personale in turno di reperibilita',aggiunto: : dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;

aggiunto: 2) indennita' per ogni chiamata lire 4.500. Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata. Al personale chiamato ad intervenire per tolto: esigenze dell'esercizio e' inoltre corrisposta, per ogni intervento ed in aggiunta al trattamento di cui al Capo V delle presenti disposizioni, una indennita' ragguagliata ad un'ora di aggiunto: le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario tolto: stabilito aggiunto: previsto, per la qualifica rivestitatolto: . Tale indennita' retribuisce anche il lavoro compiuto nei primi trenta minuti dell'interventoaggiunto: , nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L.1 agosto 1978, n. 448

    La L.1 agosto 1978, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Ha inoltre disposto (con l'art.12, comma 2) che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art30 · fonte del testo

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