Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per gli atti inerenti al trasloco e' concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in piu' per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza e' maggiore. Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art25 · fonte del testo

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