Art. 2 — Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

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[1]ALLEGATO

[2]Disposizioni sulle competenze accessorie

[3]Art. 1. (Generalita' - Residenza)

[4]((L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro. La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da stabilirsi dall'Azienda. Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene. Viene considerata residenza del personale esecutivo, della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non e' considerato lavoro. Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza e' costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta. Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 28 marzo 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

28 versioni dal 1970

1970oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 14 gennaio 1986 — 22 dicembre 2008per 23 anni
  3. 14 gennaio 1986 — 14 gennaio 1986per 1 giorno
  4. 8 aprile 1983 — 14 gennaio 1986per 3 anni
  5. 8 aprile 1983 — 8 aprile 1983per 1 giorno
  6. 26 marzo 1981 — 8 aprile 1983per 2 anni
  7. 26 marzo 1981 — 26 marzo 1981per 1 giorno
  8. 13 gennaio 1981 — 26 marzo 1981per 2 mesi
  9. 13 gennaio 1981 — 13 gennaio 1981per 1 giorno
  10. 1 giugno 1980 — 13 gennaio 1981per 8 mesi
  11. 1 giugno 1980 — 1 giugno 1980per 1 giorno
  12. 9 maggio 1980 — 1 giugno 1980per 23 giorni
  13. 9 maggio 1980 — 9 maggio 1980per 1 giorno
  14. 1 ottobre 1978 — 9 maggio 1980per un anno
  15. 1 ottobre 1978 — 1 ottobre 1978per 1 giorno
  16. 1 settembre 1978 — 1 ottobre 1978per un mese
  17. 1 settembre 1978 — 1 settembre 1978per 1 giorno
  18. 14 luglio 1978 — 1 settembre 1978per un mese
  19. 14 luglio 1978 — 14 luglio 1978per 1 giorno
  20. 1 febbraio 1978 — 14 luglio 1978per 5 mesi
  21. 1 febbraio 1978 — 1 febbraio 1978per 1 giorno
  22. 3 giugno 1976 — 1 febbraio 1978per un anno
  23. 3 giugno 1976 — 3 giugno 1976per 1 giorno
  24. 17 marzo 1974 — 3 giugno 1976per 2 anni
  25. 17 marzo 1974 — 17 marzo 1974per 1 giorno
  26. 28 marzo 1973 — 17 marzo 1974per 12 mesi
  27. 28 marzo 1973 — 28 marzo 1973per 1 giorno
  28. 27 febbraio 1970 — 28 marzo 1973testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973. 446 parole tolte, 215 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:aggiunto: ALLEGATO

aggiunto: Disposizioni sulle competenze accessorie

tolto: 1) Direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale. L. 240 2) Ispettore capo superiore, ispettore capo......... " 204 3) Ispettore principale, ispettore 1ª classe........ " 178 4) Ispettore........................ " 157 5) Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equipa- rate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo sta- zione superiore equalifiche equiparate........... " 170 6) Rimanente personale di concetto degli uffici, dirigenti dell'esercizio e gestore capo; applicato capo e quali- fiche equiparate, applicato principale e qualifiche equipa- rate, applicato e qualifiche equiparate; assistente princi- pale di stazione; gestore di 1ª classe, alunno d'ordine ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe,ca- po treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapo tecnico ad personam, 1° nostromo, capo moto- rista, capo elettricista................... " 140 7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, gestore, manovratore capo, deviatore capo, condut- tore p. le ad personam, conduttore, aiuto macchinista, veri- ficatore, operaio specializzato, 2° nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe............. " 122 8) Aiutante e qualifiche equiparate, commesso ad personam, usciere capo e qualifiche equiparate; capo squadra manovra- tori, capo squadra deviatori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M., capo squadra della linea, operaio dell'armamento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpen- tiere di 1ª classe, motorista, fuochista ad personam, elet- tricista, carpentiere..................... " 102 9) Restante personale.................... " 95

tolto: Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennita' di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento. Per le missioni compiute in localita' distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennita' di trasferta sono ridotte del 50 per cento. L'indennita' di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella localita' di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare. Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata complessiva della missione e' inferiore a 5 oreaggiunto: Art. 1. (Generalita' - Residenza)

aggiunto: L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro. La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da stabilirsi dall'Azienda. Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene. Viene considerata residenza del personale esecutivo, della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non e' considerato lavoro. Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza e' costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta. Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1973, n. 21

    La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art2 · fonte del testo

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