Art. 19 — Indennità di prima sistemazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Al personale traslocato spetta un'indennita' di prima sistemazione nella seguente misura: Lire -
tolto: 1) direttore generale e dirigente generale.......... 202.000
tolto: 2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di la classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate 170.000
tolto: 3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di la classe, capo treno, macchinista, macchinista T. M., nostromo, capo motorista, capo elettricista....................................... 144.000
tolto: 4) rimanente personale............................. 123.000.
tolto: La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art19 · fonte del testo
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