Art. 14 — Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

In luogo delle indennita' di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennita' fisse mensili, secondo modalita' da determinarsi di volta in volta, quando cio' si ritenga opportuno per la difficolta' di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali. Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza puo' essere concessa una speciale indennita' mensile la cui misura e' stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, puo' essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato. 2 7 Le indennita' suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 14, comma 2 "La misura massima della speciale indennita' mensile di cui al secondo comma e' stabilita in lire 18.000." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206

7

Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.6) che la speciale indennita' mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' stabilita entro un massimo di L. 36.000.

Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 luglio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 14 luglio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206

    Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.6) che la speciale indennita' mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' stabilita entro un massimo di L. 36.000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari