Art. 13 — Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974. Leggi il testo vigente →

(((Indennita' di trasferta al personale di macchina e dei treni.) Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

  • a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;
  • b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
  • c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni)).2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973. 94 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: (Indennita' di trasferta al personale di macchina e dei treni.) Al personale di macchinatolto: , dei treni e delle navi traghetto aggiunto: e dei treni non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, tolto: per conto del deposito, della stazione o dell'unita' di navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII tolto: e IX salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno …

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta trenitolto: ;

tolto: d) quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.) il personale del deposito cui e' assegnato il dipendente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1973, n. 21

    La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art13 · fonte del testo

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