Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sara' valutato come segue:

  • a)per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sara' pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;
  • b)per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sara' uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~approvazione-art4 · fonte del testo

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