Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il mutuatario puo' domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art6 · fonte del testo
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