Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 240 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennita' da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facolta' di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione e' sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima. Le somme dovute dagli assicuratori per indennita' di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato. Le indennita' pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitu' coattiva le indennita' sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennita', tranne che per le rate scadute e non pagate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art19 · fonte del testo
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