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Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata. Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonche' la presenza di esperti per materie specifiche. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-teorico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art3 · fonte del testo

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