Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1986 al 28 ottobre 1987. Leggi il testo vigente →

[1]L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, e' stabilito come segue:

[2]marescialli maggiori....................... 264 marescialli capi......................... 336 marescialli ordinari....................... 387 brigadieri e vice brigadieri.................. 2.410 appuntati e guardie..................... 18.844 Totale........ 22.241 Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 febbraio 1986, n. 27

1

La L. 12 febbraio 1986, n. 27 ha disposto che "l'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue: appuntati e guardie n. 19.844".

L. 22 dicembre 1986, n. 905

2

con decorrenza dal 1 luglio 1986

La L. 22 dicembre 1986, n. 905 ha disposto che "L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1986, di duemila unita'".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 28 ottobre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1986 al 30 dicembre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1986, n. 905

    La L. 22 dicembre 1986, n. 905 ha disposto che "L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1986, di duemila unita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;773~art1 · fonte del testo

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