Art. 7 — Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art7 · fonte del testo

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