Art. 10 — Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province e ad altri enti
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonche' la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalita', si applicano anche nel territorio della Valle. Le entrate relative sono versate alla Regione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art10 · fonte del testo
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