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E' data facolta' all'Amministrazione della guerra di procedere, in ogni caso, in seguito a parere di apposita Commissione, alla revisione dei prezzi stabiliti nei contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, stipulati dal 1° settembre 1939-XVII alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di adeguarli alle effettive condizioni di mercato ed agli oneri a cui le imprese sono state assoggettate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
