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Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

  • 1)lire 110 milioni per indennita' di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;
  • 2)lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;
  • 3)lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a, cura del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 355

2

La L. 15 maggio 1967, n. 355 ha disposto (con l'art. 1) che "Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni".

Testo in vigore dal 27 giugno 1967 al 4 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1962 al 27 giugno 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1967, n. 355

    La L. 15 maggio 1967, n. 355 ha disposto (con l'art. 1) che "Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art16 · fonte del testo

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