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I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n 59, nonche' la percentuale prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro. Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio superiore della magistratura, nonche' tra i cancellieri ispettori. Restano ferme le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59; rimangono del pari in vigore, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 433, nella legge 9 aprile 1953, n. 226, nella citata legge 17 febbraio 1958, n. 59, e nella legge 28 luglio 1960, n. 777.

Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 14 gennaio 1973

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