Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
[5]Articolo unico
[6]I beni immobili pervenuti allo Stato per effetto dell'art. 54 del lesto unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, potranno essere retrocessi con esenzione dalle tasse sugli affari e dalle spese per diritti di volture agli espropriati od ai loro eredi, od a coloro che ne erano legittimi possessori al giorno dell'avvenuta devoluzione, i quali ne facciano domanda entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, e stipulino entro l'anno successivo l'atto di retrocessione col pagamento contestuale di una somma pari all'ammontare dell'annualita' dell'imposta erariale che gravava sui detti immobili nell'anno in cui venne dichiarata la devoluzione di essi allo Stato.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]LACAVA.
[11]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
