Art. 85 231 — Disposizioni regolamentari

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Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

  • a)le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  • b)i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
  • c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Testo in vigore dal 19 giugno 2001 al 28 febbraio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art85 · fonte del testo

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