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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a pezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]A modifica del 1° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e' aggiunto all'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, dopo il secondo, il seguente comma:
[9]«I candidati forniti di laurea in medicina debbono avere altresi' conseguito il diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.
[10]«Per essi il limite massimo di eta' per l'ammissione ai relativi concorsi puo' essere elevato di non piu' di tre anni sul limite stabilito per il reclutamento dei candidati forniti di altre lauree ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Lantini
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
