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[1]Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, e' punito con la multa da L. 500 a L. In caso di recidiva la pena e' della detenzione da uno tre mesi e della multa da L. 2000 a L. 5000.
[2]Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al presente articolo e' confiscato. In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della Provincia puo' ordinare la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e, contemporaneamente, anche il sequestro del materiale adoperato.
Testo in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025
