Art. 4
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Sono convalidate nella somma di lire nove milioni duecentottantasettimila seicentosettantuna e centesimi trentadue (L. 9,287,671.32) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
