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Sono convalidate nella somma di lire un milione novecentoquarantacinquemila novecentosettantacinque e centesimi cinquantasei (L. 1,945,975.56) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1901-902, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 13 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
