Art. 8
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Sono convalidate nella somma di lire quattromilioni trecentodiecimila ottocento trentadue e centesimi ottantotto (L. 4,310,832.88) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 13 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
