Art. 25
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[1]I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:
[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1902-903 (articolo 21)................. L. 591,951 46
[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23)....... » 404,306 89
[4]---------------- Resti passivi al 30 giugno 1903........ L. 996,258 35 ----------------
Testo in vigore dal 13 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
