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((Il Ministro per il bilancio ed il Ministro, per il tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo)).
Testo in vigore dal 10 marzo 1964 al 1 gennaio 2010
