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[1]All'art. 3 dell'allegato A al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la prima parte, si aggiunge il seguente capoverso:
[2]«La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario».
[3]La disposizione del presente articolo avra' effetto dal 26 novembre 1919.
Testo in vigore dal 29 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
