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[1]All'art. 3 dell'allegato A al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la prima parte, si aggiunge il seguente capoverso:

[2]«La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario».

[3]La disposizione del presente articolo avra' effetto dal 26 novembre 1919.

Testo in vigore dal 29 settembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1300~art2 · fonte del testo

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