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[1]Nulla e' innovato alle leggi anteriori riguardo alla concessione, per decreto Reale, della cittadinanza, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, agli italiani che non appartengono al Regno.

[2]Ai non italiani che, posteriormente alla pubblicazione della presente legge, avranno ottenuta la naturalita', per decreto Reale, indipendentemente dalle condizioni richieste nell'articolo precedente, potra' pure essere concesso con altro decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, il pieno godimento dei diritti politici, quando si saranno verificate le condizioni richieste dai §§ 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo stesso.

[3]In tali casi non potra' il concessionario far parte di una delle due Camere legislative, prima che siano decorsi sei anni dalla data del secondo decreto Reale.

Testo in vigore dal 31 maggio 1906 al 1 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-05-17;217~art2 · fonte del testo

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