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[1]Per le spese da effettuarsi direttamente dalle Universita', ed Istituti di istruzione superiore e' data facolta' di emettere mandati di anticipazione od a disposizione sino al limite rispettivamente di lire 100.000 e lire 200.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 6 settembre 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Bonomi - Corbino - De Nava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1921 al 16 dicembre 2009
