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[1]La misura delle indennita' per prestazioni e degenze negli Istituti universitari, contemplate dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1962, sara' stabilita con tariffe approvate dalle rispettive Facolta' e dal Ministero della pubblica istruzione.

[2]Le indennita' per degenze e prestazioni degli Istituti universitari saranno riscosse dagli uffici di Economato delle Universita' ed Istituti di istruzione superiori per essere devolute agli Istituti cui spettano ed erogate con le norme che saranno dettate dal Ministero.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-09-06;1404~art4 · fonte del testo

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