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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sara' inscritta a partire dall'esercizio 1921-922 al capitolo riguardante le dotazioni delle RR. Universita' ed altri Istituti di istruzione superiore, l'annua somma di L. 3.000.000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.
[2]Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inscritte le seguenti somme:
[3]L. 1.600.000 per l'esercizio 1921-922;
[4]L. 2.700.000 per l'esercizio 1922-923 e seguenti con le quali sara' provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Universita' e degli altri Istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.
[5]Alle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli Istituti sara' provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1921 al 16 dicembre 2009
