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[1]La Convenzione sopracitata e le altre che intervenissero, in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il Comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LACAVA. VIGANO' RAVA. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
