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[1]Con decreti del Ministero del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno iscritte nella parte straordinaria, categoria lª, spese effettive, dei bilanci dei Ministeri delle finanze, della guerra, del tesoro, della pubblica istruzione e nella parte straordinaria, categoria 1ª,entrate effettive, del bilancio dell'entrata, alle scadenze stabilite, le seguenti somme:
[2]nel bilancio del Ministero delle finanze L. 211,200, da ripartirsi in quattro annualita', di L. L.52,800 ciascuna; nel bilancio del Ministero della guerra L. 1,060,000, da ripartirsi in quattro annualita' di L. 265,000 ciascuna; nel bilancio del Ministero del tesoro L. 1,300,000, da ripartirsi in quattro annualita' di L. 325,000 ciascuna; nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 500,000, da ripartirsi in quattro annualita' di lire 125,000 ciascuna; nel bilancio dell'entrata L. 300,000, da ripartirsi in cinque annualita' di L. 60,000 ciascuna.
[3]La somma di L. 1,060,000 a carico del Ministero della guerra sara' prelevata per L. 200,000 dagli stanziamenti normali assegnati alla detta Amministrazione e per le rimanenti L. 860,000 sara' iscritta, in aumento stanziamenti stessi.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
