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[1]Tutti i provvedimenti autorizzati, con gli articoli che precedono, saranno attuati senza che derivino maggiori aggravi al bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e con semplici trasporti di somme da un capitolo all'altro. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1905-906, saranno portate le variazioni indicate nella tabella annessa alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Morelli-Gualtierotti. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 13 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
