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Il periodo dell'alunnato non puo' durare meno di un anno. Durante tale periodo gli alunni istituiti con la presente legge, che siano obbligati per ragioni di servizio, - d'ordine dell'Amministrazione, e non per elezione propria - a vivere in residenza diversa da quella abituale delle proprie famiglie, godono di una indennita' di L. 2.50 per ogni giorno di presenza in servizio. L' indennita' non viene corrisposta per i primi due mesi, durante i quali gli alunni sono tenuti a frequentare, senza compenso, un corso d' istruzione telegrafica e telefonica, teorico-pratica. I supplenti sono esentati dal corso d'istruzione. Tanto essi, quanto gli agenti dei quali nel n. 3 dell'articolo 2, entrano nel godimento della indennita' dal giorno in cui incomincia il loro servizio.

Testo in vigore dal 13 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-09;345~art3 · fonte del testo

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