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Il periodo dell'alunnato non puo' durare meno di un anno. Durante tale periodo gli alunni istituiti con la presente legge, che siano obbligati per ragioni di servizio, - d'ordine dell'Amministrazione, e non per elezione propria - a vivere in residenza diversa da quella abituale delle proprie famiglie, godono di una indennita' di L. 2.50 per ogni giorno di presenza in servizio. L' indennita' non viene corrisposta per i primi due mesi, durante i quali gli alunni sono tenuti a frequentare, senza compenso, un corso d' istruzione telegrafica e telefonica, teorico-pratica. I supplenti sono esentati dal corso d'istruzione. Tanto essi, quanto gli agenti dei quali nel n. 3 dell'articolo 2, entrano nel godimento della indennita' dal giorno in cui incomincia il loro servizio.
Testo in vigore dal 13 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
