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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La proroga accordata fino al 31 dicembre 1907 con la legge 30 dicembre 1906, n. 655, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, e' estesa al 30 giugno 1908.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano. Orlando.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
