Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1907 al 30 giugno 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.

[2]Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda.

[3]I residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo, le quali mantengano una velocita' media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa di dodici ore. Le navi dovranno, durante tale prova, avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggieri che essi possono trasportare.

[4]I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1907-908, saranno portati in economia, previa deduzione dell'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilita' o per altro motivo qualsiasi entro il ((30 giugno 1910)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1907, n. 355

2

La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910. Sono applicabili a ciascuno di questi esercizi le disposizioni stabilite per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 dall'art. 3, comma 2° e 3°, della legge 28 giugno 1906, n. 260; mentre la disposizione del comma 4° dell'articolo stesso, anziche' ai residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1907-1908, si intendera' riferibile ai residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio finanziario 1909-910".

Testo in vigore dal 11 luglio 1907 al 30 giugno 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1906 al 11 luglio 1907. 47 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

… ragioni amministrative o di contabilita' o per altro motivo qualsiasi entro il 30 giugno tolto: 1908.

tolto: ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/07/1906, n. 159 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione aggiunto: 1910.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1907, n. 355

    La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910. Sono applicabili a ciascuno di questi esercizi le disposizioni stabilite per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 dall'art. 3, comma 2° e 3°, della legge 28 giugno 1906, n. 260; mentre la disposizione del comma 4° dell'articolo stesso, anziche' ai residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1907-1908, si intendera' riferibile ai residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio finanziario 1909-910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-28;260~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari