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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'abbuono del 30 per cento concesso fino al 30 aprile 1902, per la distillazione dei vini nelle fabbriche munite di misuratore, giusta l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1901, n. 522, e' prorogato fino al 31 luglio 1902.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 1° maggio 1902.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]G. Zanardelli. Carcano.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 2 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
