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[1]E' fatta facolta' al Governo di dare completa attuazione alla legge 18 dicembre 1898, n. 489, a favore dei veterani che si trovino nelle condizioni prescritte, anche superando il limite di spesa di lire 2,100,000 stabilito dalla legge medesima. A tal'uopo lo stanziamento del capitolo 38 dello stato di previsione del Tesoro e' aumentato di lire 225,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1900.
[4]UMBERTO.
[5]Rubini.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 14 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
