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[1]Il Ministro della Marina potra', durante l'anno 1901, mandare in congedo anticipato gli inscritti arruolati di lª categoria, con la classe 1877, quali rivedibili, per infermita' od imperfezioni fisiche, della classe 1876, dopo che essi abbiano compiuto tre anni di ferma.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 agosto 1900.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Morin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 27 agosto 1900 al 16 dicembre 2009
