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[1]Nel periodo considerato dalla presente legge, e cioe' dall'inizio dell'esercizio 1905-906 a tutto l'esercizio 1916-1917, rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla legge stessa, le disposizioni relative al consolidamento del bilancio contenute nella legge 13 giugno 1901, n. 238, e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 473.
[2]A cominciare dall'esercizio 1906-907, le somme provenienti da reintegrazioni di fondi dipendenti dalle leggi citate nel precedente capoverso, non che quelle provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive verranno imputate al capitolo «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi».5
[3]Per l'esercizio 1905-906 le somme di cui sopra saranno imputate al capitolo: «Costruzioni Navali - Fondo complementare», ecc. Le somme che risultassero al 30 giugno 1906 non impegnate su questo capitolo verranno col conto consuntivo trasportate al nuovo capitolo: «Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra».
[4]A incominciare dall'esercizio 1906-907 le somme che avrebbero dovuto costituire lo stanziamento del capitolo: «Costruzioni Navali - Fondo complementare, ecc.», saranno portate in aumento agli stanziamenti ordinari per le nuove costruzioni navali. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1906, n. 346
1La L. 15 luglio 1906, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modificazione dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, le somme stanziate nella parte ordinaria del bilancio della marina per l'acquisto dei combustibili per la navigazione, che non fossero impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, saranno portate come residui in aumento dell'assegno del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio successivo".
L. 23 giugno 1910, n. 332
5La L. 23 giugno 1910, n. 332, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 7 luglio 1907, n. 442, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le somme da versarsi in tesoreria nell'esercizio finanziario 1909-910 per le reintegrazioni di fondi, di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 442, saranno imputate al capitolo 55: «Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione» dell'esercizio suddetto, fino alla concorrenza di L. 1,000,000".
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
