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Ogni anno sara' presentato al Parlamento, allegato al conto consuntivo uno speciale rendiconto delle provviste e delle opere eseguite e delle relative spese sostenute col fondo di cui all'art. Tale rendiconto sara' compilato dal Ministro della marina in concorso col Ministro del tesoro e parificato dalla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
