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Coi fondi stanziati in altri capitoli del bilancio della marina per la riproduzione del naviglio, o per nuove costruzioni navali, sara' provveduto alla ultimazione dei lavori in corso ed alla esecuzione di altri da autorizzarsi annualmente con la legge del bilancio; ma non potra' venire imputata ai capitoli stessi veruna spesa relativa agli scopi indicati nell'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
