Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il ministro della marina ha facolta' di concedere all'industria privata la costruzione o il compimento di una o piu' navi tra quelle considerate nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1905-906, impiegando a tale scopo le somme stanziate nell'apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
